Se sei un cliente Infomail o se hai semplicemente contattato il nostro servizio di supporto gratuito per ricevere delle informazioni sul prodotto, avrai certamente avuto modo di chiacchierare con i nostri operatori in merito all’annosa questione della privacy.
Da parte nostra hai ricevuto sempre le stesse risposte:
- non è possibile spedire a liste di indirizzi che non sono in proprio possesso;
- non è possibile spedire comunicazioni ad indirizzi email reperiti nella rete: inserire un indirizzo email in un sito web non indica la volontà del proprietario di ricevere comunicazioni commerciali da parte di mittenti non autorizzati.
Nel fornire queste risposte andiamo contro una logica di carattere strettamente economico: qualsiasi sistema per l’email marketing ha un fatturato proporzionale ai clienti acquisiti e ovviamente alle email inviate… Eppure Infomail ha a cuore il tuo business, ti consente di raccogliere nuovi indirizzi nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e adotta la modalità double opt-in per la sottoscrizione alle tue newsletter.
Infomail non vende liste di indirizzi, né effettua invii DEM a liste profilate che non sono già in possesso dei nostri clienti: gli indirizzi che inserisci nelle tue liste sono di tuo esclusivo utilizzo.
A supporto delle considerazioni sopra esposte ti inseriamo qua sotto un breve testo tratto dal Provvedimento generale del garante della privacy in cui sono riportate le Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie.
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Gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia (art. 1, comma 1 lett. c), legge n. 675).
La loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui riferiscono i dati ha manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato.
Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l’intervento di un operatore, o in mancanza di una previa verifica della loro attuale attivazione o dell’identità del destinatario del messaggio, e anche quando gli indirizzi non sono registrati dopo l’invio dei messaggi.
Questo assetto, basato su una scelta dell’interessato c.d. di opt-in, è stato ribadito nel 1998 (con il d.lg. n. 171) prima ancora che una recente direttiva comunitaria lo estendesse a tutti i Paesi dell’Unione europea (n. 2002/58/CE in fase di recepimento in Italia, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002).
Questa Autorità si è pronunciata più volte in materia ribadendo che la circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi pubblicitari (cfr., ra l’altro, la decisione dell’11 gennaio 2001 – in Bollettino del Garante n. 16).
In particolare, i dati dei singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in Internet sono resi conoscibili in rete per le sole finalità di partecipazione ad una determinata discussione e non possono essere utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso specifico (art. 9, comma 1, lettere a) e b), legge n. 675).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per gli indirizzi di posta elettronica compresi nella lista “anagrafica” degli abbonati ad un Internet provider (qualora manchi, anche in questo caso, un consenso libero e specifico), oppure pubblicati su siti web di soggetti pubblici per fini istituzionali.
Tali considerazioni valgono anche con riferimento ai messaggi pubblicitari inviati a gestori di siti web -anche di soggetti privati- utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio. In quest’ultimo caso, infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi è volta a identificare il soggetto che è o appare responsabile, sul piano tecnico o amministrativo, di un nome a dominio o di altre funzioni rispetto a servizi Internet (per la tutela di vari diritti sul piano civile e penale, anche ai sensi della legge n. 675) e non anche a rendere l’interessato disponibile all’invio di messaggi pubblicitari).
In tutti questi casi, l’utilizzo spesso massivo della posta elettronica comporta una lesione ingiustificata dei diritti dei destinatari, costretti ad impiegare diverso tempo per mantenere un collegamento e per ricevere, come pure per esaminare e selezionare, tra i diversi messaggi ricevuti, quelli attesi o ricevibili, nonché a sostenere i correlativi costi per il collegamento telefonico (incrementati anche da messaggi di dimensioni rilevanti che rallentano tali operazioni), oppure ad adottare “filtri”, a verificare più attentamente la presenza di virus, o a cancellare rapidamente materiali inadatti a minori specie in ambito domestico.
Il fenomeno interessa anche piccole e grandi imprese destinatarie di un elevato numero di messaggi, le quali devono farsi carico di misure interne e di costi anche organizzativi per contrastarlo.
Questo ingiustificato riversamento sugli utenti dei costi pubblicitari si verifica anche relativamente a messaggi inviati da singole persone fisiche che, in vari casi esaminati, non si limitano ad una comunicazione episodica, ma intraprendono una comunicazione sistematica per fini personali o, addirittura, una diffusione di dati cui è applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 3 legge n. 675).